Statuto e Regolamento

Statuto dell'Associazione Coordinamento Botteghe Toscane

TITOLO I
DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione
A norma dell’art. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale l’Associazione senza finalità di lucro denominata “Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo”.

Art. 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento pubblico.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede legale a Firenze, presso la Coop. Il Villaggio dei Popoli, via dei Pilastri 45r.
Il Consiglio Direttivo può istituire sul territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell’Associazione.

Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è indeterminata.
In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

TITOLO II
FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 - Finalità
L’Associazione persegue finalità di solidarietà e promozione umane e di utilità sociale. E’ un ente culturale ed apartitico, aconfessionale e non di lucro.
Ha come finalità generale quello di promuovere e valorizzare in Toscana il commercio equo e solidale attraverso il coordinamento dell’attività delle Botteghe del Mondo aderenti.

Art. 6 - Oggetto
Per perseguire le sue finalità l’Associazione si propone, tra l’altro, di:

promuovere modalità di organizzare dell’attività dei propri aderenti al fine di consentire una diminuzione dei costi di gestione e pertanto potrà a titolo esemplificativo realizzare pubblicità e campagne di promozione comuni, gestione di siti internet, gestione di magazzini ed ordini

promuovere, anche tramite terzi, la valorizzare e la diffusione del commercio equo e solidale e dei relativi attraverso lo svolgimento di manifestazioni pubbliche commerciali e culturali quali, a titolo meramente esemplificativo, fiere, sagre, mostre ed esposizioni;

promuovere, progettare ed organizzare, anche tramite terzi, attività diretta alla ricerca di volontari e dipendenti ed alla loro formazione, motivazione ed inserimento nelle Botteghe del Mondo aderenti;

svolgere, anche tramite terzi, un’attività formativa, soprattutto tra i giovani, verso una cultura della solidarietà e della non violenza, attraverso la realizzazione e gestione di attività educative e formative (quali corsi, seminari, interventi nelle scuole), di Centri di Documentazione, di Biblioteche, di attività di educazione allo sviluppo e all'interculturalita' dirette alla formazione degli insegnanti e degli educatori;

promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della promozione culturale tramite l’organizzazione di manifestazioni in genere e di incontri su temi connessi agli scopi dell’associazione anche al fine di un’idonea sensibilizzazione dell’opinione pubblica e pertanto potrà, ad esempio, organizzare convegni, corsi, dibattiti, tavole rotonde, seminari, ecc.;

promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore della ricerca, analisi e studio su tematiche attinenti alle finalità istituzionali con particolare riguardo, ma non esclusivo, di quelle attinenti alla consumo e risparmio critico, all’economia, all’educazione allo sviluppo etc.

promuovere, anche mediante terzi, la realizzazione di attività nel settore editoriale mediante ideazione, elaborazione, redazione, traduzione, edizione, commercio e commercializzazione di periodici, di riviste, di testi, di estratti, di libri, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato, pertanto potrà ad esempio pubblicare circolari (rivista - bollettino), atti di seminari e convegni e pubblicazione di studi e ricerche;

L’Associazione potrà, previa costituzione per atto pubblico e riconoscimento ove richiesto per legge, aderire ad altre Associazioni, assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo, ricevere donazioni e legati, acquisire la proprietà o diritti reali su beni immobili, intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statutari, effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche ed in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile al raggiungimento dei fini statutari, ed in genere compiere qualsiasi operazione di avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III
ASSOCIATI
REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati
Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche, enti e organizzazioni che hanno come scopo principale la promozione del commercio equo e solidale ed hanno sede legale in Toscana.
I soci devono condividere le finalità e gli scopi associativi impegnandosi a realizzarli attivamente.

Art. 8. Ammissione a socio
La richiesta di ammissione deve essere è formulata al Consiglio Direttivo a mezzo compilazione di un modulo prestampato ove dovranno essere indicati i dati dell'aspirante associato, e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione.
Alla richiesta di adesione dovranno essere allegati lo statuto vigente, una relazione scritta sull’attività svolta e/o programmata, l’elenco dei componenti gli organi amminstrativi e la delibera di nomina degli stessi.
Il Consiglio esamina le domande di ammissione non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla ricezione delle stesse. In questo arco di tempo, qualsiasi Socio potrà far pervenire al Consiglio le sue osservazioni, suggerimenti o indicazioni.
Sull'ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione.
La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.
Il socio ammesso versa all’atto dell’iscrizione la quota deliberata per l’anno in corso. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio, e l’obbligo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie.

Art. 9 Diritti e Doveri dei soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare, di votare nell’Assemblea dei soci, e di essere eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
Gli associati sono tenuti al rispetto del presente statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

ART. 10 – Cessazione della qualità di socio
La qualità di socio cessa per recesso, scioglimento o esclusione.

Art. 11 Recesso del socio
L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 1 (uno) mese prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 12 Esclusione del socio
Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri
l’esclusione dell’associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
5) per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle Assemblee senza giustificato motivo;
ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione.
Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.
La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all’associato.
Il recesso, lo scioglimento o l’esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13 Gli organi Associativi
Sono organi dell’associazione:
-l’Assemblea degli associati;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il Vicepresidente.

TITOLO V
DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 L'Assemblea ordinaria degli associati
L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutte le organizzazioni socie iscritte nel registro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni organizzazione socia è rappresentata in assemblea da un delegato.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sull’approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea straordinaria.
b) In sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea degli associati
L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di trenta giorni e non oltre.
L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea degli associati è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.
L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea degli associati
L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz’ora dall’orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, almeno un’ora dopo la prima.
L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 70% dei Soci aventi diritto al voto.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questo da Segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 17 Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

TITOLO VI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di cinque membri soci.
Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per un triennio.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:
a) eseguire le deliberazioni assembleari;
b) approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'Associazione.
d) curare i rapporti con gli organismi locali, nazionali e internazionali;
e) proporre di anno in anno la quota di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori;
f) ed in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l’Associazione è stata costituita;
g) redigere e proporre all'Assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell’attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;

h) nominare il Presidente dell’Associazione;
i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
l) assegnare incarichi volontari e professionali.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio o gruppi di lavoro, nominati dal Consiglio stesso e composte da persone aderenti alle organizzazioni socie o da terzi.

Art. 19 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.
Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vicepresidente.

Art. 20 Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di una volta ogni quattro mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata ovvero per fax, e-mail , inviata almeno tre giorni prima dalla data di convocazione.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Alla riunione del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio Sindacale, se nominato, ed i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

TITOLO VII
DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 22 Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo statuto.
Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 23 Vicepresidente
Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII
BILANCIO

Art. 24 Esercizio associativo
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

Art.25 Bilancio sociale
Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell’Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

TITOLO IX
LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 Risorse economiche
L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

Art. 27 Beni mobili e immobili
L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.
Qualora l’Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 28 Donazioni e lasciti
Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 29 Convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 Proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali
L'Associazione potrà svolgere attività commerciali o produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.
I proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Art. 31 Responsabilità verso i terzi
L’Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall’art. 38 del codice civile.

TITOLO X
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 32 Personale retribuito
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale retribuito.

Art. 33 Professionisti
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

TITOLO XI
DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 34 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci. Occorrerà la maggioranza assoluta dei voti favorevoli da parte dei soci aventi diritto.
L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile, della legge 266/91 e dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 36 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 37 Clausola Compromissoria
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e attuazione del presente statuto, delle delibere assembleari e del Consiglio, e per eventuali dissidi fra i soci, le parti si rimetteranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due scelti da ciascuna delle parti e il terzo da queste d’accordo; in caso di mancato accordo sulla scelta del terzo arbitro, la scelta è delegata al Presidente del Tribunale di Firenze.

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE

Art. 38 Norma transitoria
Per i primi sei mesi di vita dell’Associazione, a far data dalla sua costituzione, i componenti del consiglio direttivo coincidono con gli stessi membri dell’assemblea e delibereranno con le stesse norme di funzionamneto previste per l'Assemblea.
Alla scadenza del semestre sarà l'Assemblea, mediante convocazione straordinaria, a decidere la prosecuzione dell'attività e ad emanare un regolamento generale come previsto dall'art. 35 del presente Statuto, specificando i criteri di ammissione dei nuovi soci.